News Città di Castello

CITTA’ DI CASTELLO  PALLAVOLO -  LA TESEI, REGIONE UMBRIA BLOCCA TUTTO

Stampa

IN BASE ALLA NUOVA ORDINANZA DI OGGI 30/OTTOBRE/ 2020 IL CITTA' DI CASTELLO PALLAVOLO - SETTORE GIOVANILE - COMUNICA  A TUTTI I PROPRI TESSERATI CHE FINO AL 15 NOVEMBRE 2020 TUTTE LE ATTIVITA' DEL MOVIMENTO PALLAVOLISTICO BIANCOROSSO TIFERNATE SONO BLOCCATE.

(di nostro interesse leggere art. 3  paragrafi  1 - 2 - 3 )

APPENA CI SARANNO NUOVI SVILUPPI, POSITIVI SI SPERA , VE NE DAREMO NOTIZIA.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

 

 

Regione Umbria

Giunta Regionale

La Presidente

ORDINANZA DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

30 ottobre   2020,  n. 69

 

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

Visto l’art. 32 della Costituzione Italiana;

Visto lo Statuto della Regione Umbria;

Visto l’articolo 117, comma 1 del d.lgs. 31 marzo 1998, n 112, in base al quale le Regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d’urgenza in materia sanitaria;

Vista la legge regionale 9 aprile 2015, n.11 “Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali”;

Richiamata la legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone al comma 1: “1. Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni.”, proseguendo al comma 3: “3. Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente  più comuni e al territorio comunale”;

Dato atto dei limiti imposti al potere di ordinanza delle Regioni dal decreto legge 19/2020; Dato atto che, in data 30 gennaio 2020, l'epidemia da COVID-19 è stata dichiarata dall'Organizzazione mondiale della Sanità quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che successivamente, a causa dell’estendersi della stessa a livello mondiale, è stata dichiarata la pandemia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, che ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, da ultimo prorogato fino al 31 gennaio 2021;

Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; Vista l’ordinanza del Ministero della salute, del 21 febbraio 2020, “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva covid-19”;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante ‘misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza covid-19’”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante ‘misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza covid-19’”;

atto n. 69                                                                                del 30/10/2020                                                                                            1

 

Regione Umbria

Giunta Regionale

                                                                                           La Presidente                                                                                              

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020;

Visti i successivi DPCM attuativi del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 recanti misure urgenti in materia di contenimento covid-19 applicabili sull’intero territorio nazionale;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” come convertito dalla legge 22 maggio 2020 n. 35;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 “Disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo n. 19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemologica da covid-19 applicabili sull’intero territorio nazionale”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Dato atto che il DPCM 26 aprile 2020 segna l’avvio della cosiddetta fase 2 nella quale si assiste alla ripresa di parte delle attività produttive che in forza di precedenti decreti avevano sospeso le attività, ma non presenta un cronoprogramma che le contempli tutte, neanche in tempi differiti;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante: “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020 (G.U. n. 222 del 07/09/2020) “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemologica da covid-19, e del decreto-legge

16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da covid 19”;

Visto il decreto legge 7 ottobre 2020 n. 125 con cui è stato prorogato lo stato di emergenza al 31 gennaio 2021;

Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute del 7 ottobre 2020;

Visto il forte aumento riscontrato dalle autorità sanitarie, alla data odierna, di cittadini umbri risultati positivi al covid 19;

Considerato che la diffusività esponenziale del contagio da COVID-19 sta altresì gravando sulle strutture di ricovero e cura, su base regionale;

Considerato che, parallelamente all’andamento dell’economia come da piano, occorre adottare ulteriori misure limitative dei contatti sociali, in particolare quelli derivanti dalla didattica in presenza nelle scuole superiori di primo e secondo grado, stante i dati sulla diffusività del virus in questi ambiti come visibili dai dati comunicati dalla Sanità regionale; Considerato, invero, che dall’esame dei suddetti dati emerge un notevole incremento dell’andamento dei contagi nelle comunità scolastiche, con una crescita allarmante dei casi tale da evidenziare una particolare situazione di rischio e criticità a livello territoriale che necessità dell’immediata adozione di misure più stringenti;

Considerato che nelle scuole medie inferiori e superiori secondo il report della sanità regionale illustrato alla Giunta regionale il 28 ottobre 2020 nelle scuole medie inferiori e superiori si rintraccia una media di contagio ogni mille abitanti ormai doppia rispetto alla media regionale;

 

Regione Umbria

Giunta Regionale

                                                                                           La Presidente                                                                                              

 

Atteso che nel corso dell’ultima settimana si è assistito ad un quasi raddoppio percentuale dei casi di contagio nel mondo della scuola e che dall’inizio dell’anno scolastico sono stati posti in quarantena oltre 13000 persone tra insegnanti e studenti;

Considerato che il numero dei casi rilevati in ambito scolastico rappresenta altrettanti potenziali cluster familiari o comunitari, oltre a generare un elevatissimo carico di lavoro per le attività di contact tracing territoriale e per i laboratori di analisi;

Richiamate le precedenti ordinanze della Presidente della Giunta regionale emanate il 19 ottobre 2020 n. 65 ed il 23 ottobre 2020 n. 68;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020 (G.U. 18 ottobre 2020 n. 258);

Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica;

Visto il verbale del Comitato Tecnico Scientifico regionale del 26 ottobre 2020 ed il verbale del Nucleo Epidemiologico del 29 ottobre 2020;

Tenuto conto del prevalente interesse pubblico alla tutela della salute dei cittadini; Considerato il carattere temporaneo delle disposizioni di cui alla presente ordinanza che potranno essere oggetto di ulteriori determinazioni in considerazione dell’andamento dei contagi;

Vista la nota del Ministero dell’Interno - Gabinetto del Ministro - del 27 ottobre 2020 prot. 15350/117(2)/1 Uff III - prot.Civ;

Dato atto della comunicazione al Ministero dell’Istruzione ed al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale del 30 ottobre 2020;

Visto il DPCM 24 ottobre 2020 G.U. 265 del 25/10/2020;

O R D I N A

 

 

Art. 1

  1. A decorrere dal 3 novembre 2020 e fino al 14 novembre 2020 le attività delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie sono realizzate attraverso la didattica a distanza riservando alle attività in presenza esclusivamente i laboratori, ove previsti dai rispettivi ordinamenti del ciclo didattico, e la frequenza degli alunni con bisogni educativi
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli studenti iscritti per l’anno formativo 2020/2021 ai corsi di Istruzione e formazione professionale (IeFP) presso le agenzie formative e gli istituti professionali statali in regime di sussidiarietà. Per ogni altra attività che sia parte integrante dei percorsi formativi di cui al periodo precedente e che sia diversa dalla didattica di aula si rinvia a quanto previsto dal DPCM 24 ottobre 2020.
  3. Alle attività didattiche degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) si applicano le disposizioni previste del DPCM 24 ottobre 2020 per le attività didattiche o curriculari delle Università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale coreutica (AFAM).

 

Regione Umbria

Giunta Regionale

                                                                                           La Presidente                                                                                              

 

  1. Fatte salve le specifiche disposizioni dell’articolo 1 comma 9 lettera s) del DPCM 24 ottobre 2020, per il periodo di cui al comma 1 del presente articolo le attività teoriche dei percorsi di formazione professionale si svolgono con modalità di erogazione a

Art. 2

  1. Dalle ore 22.00 del 31 ottobre 2020 alle ore 5.00 del 1 novembre 2020 nonché dalle 22 del 1 novembre 2020 alle 5.00 del 2 novembre 2020 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza ovvero motivi di salute. È sempre consentito il rientro al proprio domicilio, dimora o residenza dal luogo di lavoro. La prova della sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamento incombe sull’interessato. Tale onere potrà essere assolto producendo un’autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
  2. È fatto divieto di porre in essere per l’intera giornata di sabato 31 ottobre 2020 le consuetudini legate alla festa cosiddetta di Halloween intese quali il crearsi di gruppi di bambini, seppure accompagnati, e di giovani per effettuare passeggiate e percorsi porta a porta.

Art. 3

  1. A decorre dalla data della presente ordinanza e fino al 14 novembre 2020 sono sospese tutte le attività di gare e competizioni riconosciute di interesse regionale, provinciale o locale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, in relazione agli sport di squadra e di contatto individuati con provvedimento del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020 e svolti esclusivamente dalle associazioni e società
  2. È sospeso per il medesimo periodo di cui al comma 1, limitatamente agli atleti di età inferiore ai 18 anni che militano nelle società e nelle associazioni dilettantistiche e amatoriali degli sport di squadra e di contatto come individuati con provvedimento del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020, lo svolgimento degli allenamenti e preparazione atletica anche in forma individuale. È altresì precluso per tutti l’uso delle parti comuni nonché degli spogliatoi.
    1. A decorrere dalla data della presente ordinanza, l’articolo 3 della Ordinanza della Presidente della Regione Umbria n. 68 del 23 ottobre 2020 è abrogato.

Art. 4

  1. Le violazioni delle disposizioni della   presente ordinanza sono punite con il pagamento a titolo di sanzione amministrativa in conformità dell’art 4 comma 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con modificazioni dalla legge 35/2020 e ss.mm.ii.

 

Regione Umbria

Giunta Regionale

                                                                                           La Presidente                                                                                              

 

 

Art. 5

  1. La presente ordinanza è pubblicata nel sito istituzionale e nel Bollettino Ufficiale della Regione.
  2. La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministro dell’Istruzione, al Ministro dell’Università e della Ricerca, ai Prefetti della Provincia di Perugia e della Provincia di Terni, ai Presidenti delle Province di Perugia e di Terni, al Presidente di ANCI Umbria, ai Sindaci dell’Umbria, alle Camere di Commercio di Perugia e Terni, al Dirigente dell’Ufficio Scolastico
  3. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni

Perugia, lì 30/10/2020                                                       Presidente Donatella Tesei FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge